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DOCUMENTAZIONE

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

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Pubblicato il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, pubblicato in GU n.175 del 23-7-2021

Nel ribadire le anticipazioni e le indicazioni già fornite nel precedente comunicato, si richiama l’attenzione su alcuni punti.

Art. 3 – Impiego certificazioni verdi COVID-19

Il Comma 1- alla lettera b) introduce l’obbligo delle certificazioni per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico con riferimento all’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (dunque, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto), a decorrere dal 6 agosto 2021.

Il comma 4 prescrive che siano i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con modalità ancora da indicare, tuttavia nelle more possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Ulteriore aiuto può costituire una App (VerificaC19). Tuttavia non è chiaro come poter verificare e se rientra anche nei compiti di titolare e/o gestore verificare che il documento cartaceo o il QR Code sia in effetti di chi lo presenta all’ingresso.

Ricordiamo, infine, che a mostrare il pass devono essere tutte le persone con più di 12 anni di età.

 


Art. 4 – Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

Riportiamo testualmente il Comma 1

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Se ne deduce:

- che in zona bianca sono consentiti eventi senza limiti di pubblico purché venga garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, e per il personale;
- che, sempre in zona bianca, nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso, si applica la limitazione della capienza massima consentita al 50 per gli eventi all’aperto ed al 25 per cento per quelli al chiuso;
- che tali nuovi limiti siano condizionati all’accesso di spettatori muniti delle certificazioni verdi Covid19.

Sembrerebbe che, introducendosi l’obbligo a decorrere dal 6 agosto, anche tali nuovi limiti siano validi da tale data.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.)

Il Decreto in G.U.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

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